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Disagio giovanile
Privazione della libertà a scopo d'assistenza e collocamento in un centro educativo chiuso per minori

Di Arnaldo Alberti

Il tema del “disagio giovanile” è riproposto, a livello pubblico e politico, a scadenze regolari anche nella Svizzera italiana. Numerosi atti parlamentari in risposta a fatti di cronaca hanno sollevato il problema e proposto l’edificazione di un istituto ritenuto, da una parte dell’opinione pubblica, di carattere repressivo. Già nel 2006 un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei servizi sociali, delle autorità, della scuola e delle strutture di protezione dei minori, ha rassegnato un rapporto denominato “Bisogni dei minorenni problematici in Ticino e misure a loro favore”. Il documento propone la creazione di una nuova struttura di pronta accoglienza per il contenimento e il controllo di minorenni dai 12ai 18 anni. Se si considera la storia dei “riformatori” e delle “carceri per minori” esistenti a sud delle Alpi nel secolo scorso, appare rilevante un periodo di alcuni decenni, iniziato dopo la chiusura di oltre trent’anni fa dell’istituto educativo modello di Torricella, in cui non si è sentita nessuna necessità di rilievo per la riapertura d’istituti chiusi per minorenni. Affidare allo Stato che, com’era costume nel diciannovesimo secolo, subappalta a istituti privati con forti connotazioni religiose il compito di rieducare con misure coercitive i minori, costituisce oggi un argomento di dibattito.
Freiheitsbeschränkung zu Betreuungszwecken und Unterbringung Minderjähriger in einer geschlossen Erziehungseinrichtung
Auch in der italienischen Schweiz finden Fragen rund um “schwierige Jugendliche” regelmässig Eingang in die öffentliche und politische Diskussion. So wurde das Thema im Nachgang zu verschiedenen Tagesereignissen in zahlreichen parlamentarischen Vorstössen neuerlich aufgenommen, verbunden mit der Forderung nach Schaffung einer Einrichtung mit – so die Einschätzung eines Teils der Öffentlichkeit - repressiver Ausrichtung. Bereits 2006 hatte eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Sozialdiensten und Behörden sowie der Schule und des institutionellen Kindesschutzes unter dem Titel “Bedürfnisse problematischer Minderjähriger im
1 L’autore, scrittore, è stato capo del servizio tutele e curatele e segretario dell’autorità tutoria della città di Locarno dal 1960 al 1993. E’inoltre stato membro della Commissione federale per le questioni dello stato civile (Eidgenössische Kommission für Zivilstandsfragen / Commission fédérale pour les questions de l'état civil) dal 1979 al 1995
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Kanton Tessin und Vorschläge zu ihren Gunsten” eine neue Anlaufstelle für Notaufnahmen vorgeschlagen, in welcher Minderjährige im Alter zwischen 12 und 18 Jahren zurückbehalten und überwacht werden können. Zieht man die Reformbestrebungen sowie die Geschichte der Jugendgefängnisse südlich der Alpen im vergangenen Jahrhundert in Betracht, blickt man auf eine Zeitspanne von einigen Jahrzehnten zurück, in denen nach der Schliessung des “Istituto educativo modello di Torricella” vor über dreissig Jahren keinerlei relevante Notwendigkeit zur Wiedereröffnung von geschlossenen Einrichtungen für Minderjährige auszumachen war. Ob es richtig ist, dem Staat die Aufgabe der Nacherziehung und der damit verbundenen Zwansgmassnahmen anzuvertrauen, wenn dieser sie - wie im 19. Jahrhundert üblich- an private Organisationen mit stark religiöser Ausprägung delegiert, bleibt zu diskutieren.
Regeste F…
1. Premessa e antefatti
In Ticino, nel 2012, il Consiglio di Stato conferma la necessità di realizzare una struttura chiusa di 10 posti, destinata ad accogliere sia maschi che femmine, di regola fra i 15 e i 18 anni, con possibilità di deroga per i minori fra i 12 e i 15 anni di età. Il Magistrato dei minorenni ha fatto una richiesta di prestazioni supplementari da inserire nella struttura per misure disciplinari (previsti 15-20 casi all’anno) e per pene di un massimo di 14 giorni con una previsione di 5 casi all’anno. Nel novembre del 2012 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) si esprime sulle prestazioni previste nella nuova struttura (pronta accoglienza e osservazione, misure disciplinari di protezione ed esecuzione di pene di privazione della libertà di breve durata) e dà il suo accordo alla realizzazione della struttura a condizione che l’esecuzione di pene di breve durata sia chiaramente separata strutturalmente e dal punto di vista della gestione. Nel 2013 un ente privato a carattere religioso “La Fondazione Vanoni”2 aderisce al progetto, in qualità di mandataria e nel 2014 s’inizia a discutere con Arbedo-Castione per costruire in questo Comune, su un fondo di proprietà dello Stato, il centro.
2. La nuova legge
La nuova legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi chiusi è parte del messaggio 7086 del 15 aprile 2015. Il Consiglio di Stato propone al Parlamento l’approvazione del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di fr. 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni. Il campo d’applicazione di questa legge concerne tutti i centri educativi per minorenni ai sensi della Legge per le famiglie. Si tratta di strutture che accolgono minorenni collocati in virtù di una misura di protezione del codice civile (art. 310 CC) o penale (art. 15 DPMin), così come destinate allo scopo di una pena privativa della libertà di breve durata (art. 25 DPMin.)
2 “Comunione e Liberazione è essenzialmente una proposta di educazione alla fede cristiana. Una educazione che non finisce ad una certa età, ma continua sempre, perché sempre si rinnova e sempre si approfondisce. Accade così nell'esperienza dell'amore umano, nella creazione artistica e persino nella vita semplice di ogni giorno. La ricerca del vero, del bello, del giusto e della felicità non finisce mai. E così è il cristianesimo: un'avventura della vita, e non una “preparazione” alla vita”.(Estratto dal sito ufficiale di “Comunione e liberazione”)
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2.1 Caratteristiche della nuova normativa
La nuova Legge disciplina tre differenti tipi di restrizioni dei diritti fondamentali dei minorenni collocati all’interno dei centri educativi: le sanzioni disciplinari, le misure di sicurezza e le misure di contenzione le cui definizioni sono contenute nell’art. 2 della nuova Legge. L’art. 6 della nuova legge elenca quali sono le infrazioni disciplinari (p. es. violenza fisica, sessuale, verbale, commercio d’alcool o di stupefacenti, ecc.…) che dovranno avere quale conseguenza l’emissione di una sanzione, secondo la procedura indicata nella legge. Le possibili sanzioni sono enunciate all’art. 7. Accanto alla restrizione del diritto di partecipare alle attività del tempo libero e alla sospensione o restrizione del congedo, che possono essere pronunciate ed eseguite in tutti i centri educativi, vi sono due restrizioni più gravi, che potranno essere eseguite solo nel nuovo centro educativo chiuso: la consegna semplice in camera per un massimo di 21 giorni (in cui i minorenni passano in camera solo il tempo libero e di riposo) e la consegna restrittiva in camera per al massimo 7 giorni (dove il minorenne passa in camera tutto il tempo).
Queste due sanzioni corrispondono alla misura disciplinare di protezione offerta dalla nuova struttura. Le misure di contenzione regolate dall’art. 15 possono essere prese dal centro educativo chiuso in conseguenza di una grave e reale situazione di pericolo immediato che giustifica una misura restrittiva della libertà di movimento, pari ad esempio alla chiusura in camera o alle cinghie al letto.
La struttura, progettata ad Arbedo-Castione, prevede 10 posti (8 per la pronta accoglienza e l’osservazione e 2 per le misure disciplinari e le pene di breve durata). La tipologia del centro comprende 3 settori funzionali per 3 destinazioni: amministrativa e ambulatoriale; formativa-lavorativa per arti e mestieri e abitativa.
2.1.1 Pronta accoglienza e osservazione
La pronta accoglienza e l’osservazione definiscono la tipologia di presa a carico
del centro educativo chiuso destinato ad adolescenti, maschi e femmine, fra i 15 e i 18 anni con possibilità di deroga fino a 12 anni, in crisi e non gestibili in un centro educativo aperto perché si oppongono ad ogni tentativo di stabilire delle regole e a qualsiasi proposta di collaborazione. Il collocamento deve essere urgente e atto a evitare un ulteriore degradarsi della situazione in cui il giovane sta mettendo a rischio la sua incolumità e/o quella del prossimo. Per la gravità della situazione di questi giovani e per la particolarità della struttura, che prevede la limitazione della libertà personale, non è previsto che i collocamenti avvengano su base volontaria. Alla base del provvedimento deve sempre esserci la decisione di un’Autorità civile o del Magistrato dei minorenni, in applicazione degli articoli 310 CC e 15 DPMin.
2.1.2 Misure disciplinari
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Il centro chiuso può accogliere minorenni già collocati in altri centri educativi dove sono state adottate, con esito negativo, misure educative e disciplinari da loro inflitte. In particolare saranno presi in considerazione minori che assumono il ruolo di leader negativo, hanno una cattiva influenza sugli altri ospiti e un effetto destabilizzante sulle dinamiche del gruppo, non rispettano più le regole di convivenza commettendo infrazioni più o meno gravi.
Le misure disciplinari si traducono con la consegna semplice in camera della durata al massimo di ventun giorni o con la consegna restrittiva in camera per al massimo sette giorni. Nel primo tipo di misura i minorenni passano in camera solo il tempo libero e di riposo, nel secondo anche il resto del tempo.
2.1.3 Esecuzione di pene di breve durata
Il Magistrato dei minorenni può far capo al centro educativo chiuso per l’esecuzione di pene
di breve durata di un massimo di 14 giorni. Oggi questa misura non è applicata perché in Ticino non esiste una struttura idonea e autorizzata a tale scopo. L’art. 48 della Legge federale sul diritto penale minorile stabilisce che i Cantoni creano, al più tardi entro il 2016, gli istituti necessari per l’esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27). Il Cantone ha aderito al Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni che prevede, per chi deve scontare una pena medio-lunga, il collocamento nell’istituto di Palézieux3. L’esecuzione delle pene di privazione della libertà eseguita in giornate separate o in regime di semiprigionia non è regolata dal Concordato. In questo ambito non è quindi possibile eseguire la pena e prima ancora infliggerla. Per taluni giovani questa sanzione sarebbe invece adatta per evitare una recidiva e un aggravamento dei comportamenti asociali. Il minorenne in formazione (scuola, tirocinio, corso, ecc.) e deve eseguire una pena di privazione della libertà di alcuni giorni non può quindi essere inviato nell’istituto concordatario per scontare la pena. Va inoltre sottolineato che queste pene molto brevi, per la loro stessa natura e per essere efficaci devono essere eseguite in Ticino. Anche questa misura interessa giovani, maschi e femmine, fra i 15 e i 18 anni che avevano almeno quindici anni al momento del reato e la cui condanna a una pena di privazione della libertà è diventata definitiva. Sono minori che hanno una famiglia, vanno a scuola o lavorano. L’esecuzione di una pena di breve durata non deve mettere in crisi la rete famigliare e sociale che, per contro, deve partecipare all’opera di rieducazione ed essere coinvolta nelle responsabilità educative del minore deviante.
Lo scopo della pena è di prevenire la recidiva e di promuovere l’effetto protettivo ed educativo. La struttura diurna va dunque preservata. Nel centro chiuso i rei trascorreranno il tempo libero, la notte ed eventualmente il fine settimana, accompagnati da un educatore della magistratura dei minorenni, con il compito di farli confrontare con il reato che hanno commesso e per attuare gli scopi prescritti dal diritto penale minorile.
3. Struttura e gestione
3 Si tratta di un istituto situato nel comune di Oron (Canton Vaud)
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La struttura prevede dieci posti: otto per la pronta accoglienza e l’osservazione
e due per le misure disciplinari e le pene di breve durata. La tipologia del centro comprende tre settori funzionali: l’amministrativo e ambulatoriale, il formativo-lavorativo e l’abitativo.
La struttura, progettata ad Arbedo-Castione, prevede 10 posti (8 per la pronta accoglienza e l’osservazione e 2 per le misure disciplinari e le pene di breve durata). La tipologia del centro comprende 3 settori funzionali per 3 destinazioni: amministrativa e ambulatoriale; formativa-lavorativa per arti e mestieri e abitativa.
4. Opposizione all’edificazione del Centro educativo chiuso
Già dal 19° secolo e durante tutto il secolo scorso (vedi Michel Foucault4, “Sorvegliare e punire”), si sono levate numerose voci di esperti contro le carceri in generale e contro gli ospedali psichiatrici in particolare (pensiamo a Franco Basaglia5 nell’ “L’istituzione negata”). In particolare è stata messa in dubbio l’utilità delle pene privative della libertà, rapportandole alla bassa percentuale di successo reintegrativo sociale e preventivo e alla recidività. È un fatto noto che pure negli Stati dove vige tuttora la pena di morte (per es. in molti Stati negli USA) i casi di recidiva per i delitti più gravi non diminuiscono sostanzialmente. A tutt’oggi le statistiche dei rilasci dal carcere parlano di circa l’ 80% di ex-detenuti che ricadono e commettono nuovi delitti. Per ciò che concerne l’aspetto della detenzione chiusa di minorenni e di giovani fino ai 25 anni d’età sono stati compiuti diversi studi in Nordamerica e in Europa (Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Svezia e Svizzera ecc.) che rivelano la sua inefficienza e il rischio di un deterioramento della situazione fisica, psichica e sociale del detenuto. Questi fattori sono accompagnati da una statistica negativa riguardante la reintegrazione sociale del giovane. Inutile qui ricordare che la privazione della libertà, come affermano diversi studiosi, è particolarmente problematica e quindi negativa nei confronti dei giovani, perché essi sono più vulnerabili ai rischi e ai fattori negativi della detenzione. Gli studi fatti da esperti di diritto penale, da pedagogisti, da psicologi-terapeuti e da psichiatri confermano che il miglior tentativo per cercare di risolvere alla radice i problemi legati alla delinquenza e alla devianza giovanile è quello offerto dalle strutture multifunzionali, come già ne esistono alcune in Svizzera. Le esperienze raccolte presso i centri di detenzione di La Clairière (Ginevra) e
4 Paul-Michel Foucault (1926 –1984) è stato un filosofo, sociologo, storico, accademico e saggista francese. Filosofo, "archeologo dei saperi", Foucault fu l'unico che realizzò il progetto storico-genealogico propugnato da Friedrich Nietzsche allorché segnalava che, nonostante ogni storicismo, continuasse a mancare una storia della follia, del crimine e del sesso. Egli studiò lo sviluppo delle prigioni, degli ospedali, delle scuole e di altre grandi organizzazioni sociali.
5 Franco Basaglia (1924 –1980) è stato uno psichiatra e neurologo italiano, professore, fondatore della concezione moderna della salute mentale, riformatore della disciplina psichiatrica in Italia e ispiratore della cosiddetta Legge Basaglia (n. 180/1978) che introdusse un'importante revisione ordinamentale degli ospedali psichiatrici in Italia e promosse notevoli trasformazioni nei trattamenti sul territorio.
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Uitikon (Zurigo) sono state nel complesso negative. Il magistrato dei minorenni di Zurigo Hansueli Gürber6 a questo proposito nel 2009 dichiara:
“Non credo sia corretto parlare di un aumento della brutalità dei giovani. Quello che è cambiato è la percezione.” E aggiunge: “Le misure previste dal codice per la riabilitazione dei minori sono assai più efficaci della detenzione”.
Indipendentemente da come è denominata una “struttura pubblica per la detenzione preventiva, per le pene di privazione della libertà e per le misure protettive stazionarie destinate ai minori” o una “struttura multifunzionale con centro di contenimento, detenzione preventiva ed esecuzione di pene e misure per minori” in cui si pone l’accento sulla funzione rieducativa della pena, ciò che si intende è un “carcere minorile” o un “riformatorio”. Un luogo dove si è rinchiusi dietro cancelli e sbarre è sempre un penitenziario.
La domanda che ci si deve comunque porre è: rinchiudere una persona è umano? Thomas Mathiesen7, docente di sociologia del diritto, si chiedeva già molti anni fa:
“Si può difendere il carcere? Si può difendere un tempo carcerario vissuto come tempo dell’impotenza sperimentata nell’impossibilità del fare, nel vuoto, come tempo della degradazione dove diritti minimi devono essere negoziati e sono regrediti a concessioni, come tempo dell’insicurezza perché regolato spesso da discrezionalità indecifrabili?”.
Per quanto riguarda la seconda domanda che sorge spontanea, “è utile il carcere?” Michel Foucault, in “Sorvegliare e punire”, non ha dubbi:
“Ammettiamo che la legge sia destinata a definire delle infrazioni, che l'apparato penale abbia la funzione di reprimerle e che la prigione sia lo strumento di questa repressione; allora dobbiamo constatarne lo scacco. O piuttosto - poiché per stabilirlo in termini storici, bisognerebbe poter misurare l'incidenza della penalità di detenzione sul livello globale della criminalità - dobbiamo stupirci che da centocinquanta anni la proclamazione dello scacco della prigione si sia sempre accompagnato al suo mantenimento.”
E non ha dubbi nemmeno Nils Christie, docente di criminologia dell’Università di Oslo:
“ Io credo che il carcere possa essere utilizzato soltanto quando sono falliti tutti gli altri metodi di ricomposizione del conflitto, quindi la mediazione penale, il risarcimento della parte offesa. La pena carceraria non funziona nemmeno come deterrente: la probabilità che una persona non compia un’azione perché per un atto analogo un’altra persona è stata incarcerata è molto bassa. Se agisce d’impulso, in quel momento il delinquente non pensa certo a quale condanna rischia. Se agisce per bisogno economico, o perché vive in un contesto nel quale la violenza è il solo modo per affermarsi, la paura del carcere non è sufficiente a controbilanciare la gratificazione che ottiene con il suo gesto. Allora non serve la minaccia della punizione, serve una battaglia culturale, su più fronti.”
4.1 Ragioni etico-morali
Il magistrato dei minori di Roma Alfredo Carlo Moro8, autore del “Manuale di diritto minorile” ha dichiarato che: 6 Als Jugendanwalt agierte Hansueli Gürber zwar auf der Seite des Staates, setzte sich aber immer derart für "seine" Kriminellen Jugendlichen ein, als wäre er ihr Verteidiger. Das konnte er, weil er die zum Teil schweren Taten klar missbilligte, nie aber die Jugendlichen ablehnte, die sie begangen hatten.
7 Sociologo norvegese, professore deli sociologia del diritto all’Università di Oslo
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“In realtà l’emarginazione temporanea in carcere [dei minori] acquieta un ancestrale spirito di vendetta ma non risolve alcun problema. È un grosso equivoco ritenere che l’uso della pena carceraria costituisca da una parte una remora alla commissione di reati e dall’altra un valido strumento di recupero.”
La soluzione ritenuta appropriata e vincente” dell’istituto “La Clairière” (Ginevra). 9 è stata aspramente criticata da Christian-Nils Robert, professore emerito di diritto penale all’Università di Ginevra:
“La problematica della privazione della libertà è ancora più delicata quando si tratta di minorenni. I giovani sono per definizione più vulnerabili ai rischi della detenzione”, e aggiunge: “Ritengo che non si è mai abbastanza diffidenti nei confronti della prigione. Pensare di ristabilire una normalità comportamentale in un ambiente anormale mi sembra un’aberrazione. E l’ambiente penitenziario è per l’appunto un ambiente anormale, un ambiente patologico”.
Nel dibattito parlamentare, riferendosi alla gestione dell’Istituto, Giorgio Galusero, già ufficiale della polizia cantonale e deputato liberale in Gran Consiglio, ha affermato:
“Contesto la gestione, e dunque anche la sorveglianza di una struttura comunque detentiva, che si vorrebbe affidare a un ente privato, in questo caso la Fondazione Vanoni. Per me è una questione di principio: la sorveglianza delle persone alle quali la magistratura, cioè lo Stato, ha tolto la libertà compete allo Stato”.
All’obiezione di un giornalista: “Ma secondo il Consiglio di Stato il Centro non sarebbe una prigione, Galusero risponde:
“La sostanza non cambia. Si parla di un centro chiuso, al quale si farebbe capo anche per l’espiazione di pene privative della libertà.”
4.2 Ragioni ambientali
E’ comprensibile il consenso della maggior parte dell’opinione pubblica, la quale, in periodi di crisi sociale, avendo indirettamente il timore di perdere il benessere e la tranquillità che gli sono insostenibilmente concessi da lungo tempo, è incline a chiedere e ad accettare principi politici caratterizzati da ordine e disciplina. La società, in questi particolari periodi, secondo un istinto di auto-conservazione, si richiude su sé stessa e cerca disperatamente dei capri espiatori. Perciò il riformatorio appare la soluzione più adeguata per risolvere la situazione della criminalità giovanile.
Tuttavia troppo spesso si agisce sulle conseguenze che caratterizzano un’esistenza vissuta in ambienti sociali precari o degradati e non sulle cause. Agire sugli effetti del degrado è facile: si
8 È stato presidente del Tribunale per i minorenni di Roma (giudicò, fra gli altri, Giuseppe Pelosi per l'omicidio di Pier Paolo Pasolini) e presidente di sezione della Corte di Cassazione. Collaborò anche con numerose riviste e ha promosso e diretto la rivista Il bambino incompiuto.
9 Questo luogo di detenzione per minori, da poco inaugurato, è stato teatro tra il 2001 e il 2002 di episodi di violenza talmente da gravi da richiedere, stando al governo ginevrino, di 35 interventi della polizia nel 2001 e 45 nel 2002 al punto che “il personale era terrorizzato” e ha spinto la Consigliere di Stato responsabile a ordinare nel 2003 l’intervento di una brigata di guardie e sorveglianti della prigione di Champ-Dollon. Nel frattempo la situazione è peggiorata, tant’è vero che è stata istituita una commissione d’inchiesta. Burn-out tra gli educatori, impiego di securini della Protectas per tenere a bada i minori. Autolesionismo dei giovani in cella, aggressioni fisiche e verbali non sono indizi di un clima costruttivo per i minori.
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rinchiudono, si isolano i giovani che deviano dalle norme finché non hanno imparato a seguirle. E ciò non ha senso in particolare per chi, uscito da strutture detentive chiuse, non sarà stato “raddrizzato”, né aiutato, e si sentirà ancora più lontano dalla realtà alla quale si voleva avvicinare. I suoi problemi sociali aumenteranno assieme alla sua emarginazione.
4.3 Costi troppo alti
Il numero di minorenni condannati in Ticino a pene detentive non giustifica la costruzione di un carcere minorile.10 La maggior parte di queste condanne non porta a una pena detentiva bensì ad un altro tipo di pena. Sarebbe preoccupante se in Ticino avessimo registrato 204 condanne di minorenni a pene detentive nel 2002 e 426 nel 2007! È quindi ingiustificata e soprattutto non proporzionata, una spesa di alcuni milioni per la progettazione e la costruzione del carcere giovanile, oltre a una spesa annuale di gestione della struttura. Per far fronte a questi costi e alla scarsa occupazione della struttura occorrerebbe “importare” da altri cantoni detenuti minorenni.
5. Misure alternative
E qui sorge la domanda: esistono alternative? Per Louk Hulsman11, professore di diritto penale, la risposta è chiara:
“Se vogliamo compiere progressi nel campo delle alternative dobbiamo abbandonare l'organizzazione culturale e sociale della giustizia criminale. La giustizia criminale verte sulla figura del criminale, si basa sull'attribuzione della colpa ed esprime un punto di vista da "giudizio universale" sul mondo. Non fornisce quindi le informazioni e il contesto dentro cui definire e affrontare in modo emancipatorio situazioni problematiche. Se vogliamo progredire, abbiamo bisogno di un approccio orientato anzitutto su coloro che sono direttamente coinvolti (persone o gruppi che vivono direttamente eventi problematici), e che ci obblighi a esaminare tutte le risorse attivabili per affrontare tali eventi e situazioni. Ciò è possibile solo se ci liberiamo dall'idea che situazioni criminalizzabili estremamente diverse fra loro abbiano qualcosa in comune. Dobbiamo ridefinire in maniera autonoma ogni area problematica indipendentemente dalle definizioni della giustizia criminale (e anche della criminologia come parte della giustizia criminale). Solo allora diventerà possibile riconoscere e incoraggiare (elementi di) pratiche alternative e disfarci di misure legittimate come punizione, misure che sono invece per necessità evidentemente ingiuste.”
A tutt’oggi le statistiche dei rilasci dal carcere parlano di un circa un 80% di ex-detenuti che ricadono commettendo nuovi delitti. Tutti questi fattori sono accompagnati da una statistica negativa riguardante la reintegrazione sociale. E’ utile ricordare che la privazione della libertà, come affermano diversi studiosi, è particolarmente problematica e quindi negativa nei confronti dei giovani, perché essi sono più vulnerabili ai rischi e ai fattori negativi della detenzione. Gli studi fatti da esperti di diritto penale, da pedagogisti, da psicologi-terapeuti e
10 Secondo dati dell’Ufficio federale di statistica, le sentenze penali pronunciate nei confronti di giovani in Ticino non solo sono in calo dal 2007, ma nel 2009 sono in calo anche in termini assoluti i delitti violenti. Sempre secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2009 nel Canton Ticino sono state pronunciate complessivamente 10 condanne a misure di privazione della libertà senza condizionale, di cui 9 casi riguardano pene inferiori a 2 mesi e 1 solo caso una pena superiore a 6 mesi. Le stesse cifre risultano per gli anni precedenti: 2008: 10 condanne, 1 solo caso una pena superiore a 6 mesi. 2007: 6 condanne, 0 sopra i 6 mesi, 2006: 7 condanne tutte inferiori a 3 mesi ecc. A rigore, nessuna di queste condanne richiede necessariamente la detenzione: la privazione della libertà fino a 1 anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia. Ricordiamo che l’istituzione di pernottamento non deve avere carattere di prigione. D’altra parte, su richiesta del minore l’autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione (lavorativa) personale di uguale durata, oppure ordinare una misura protettiva.
11 Louk Hulsman (Kerkrade, Olanda, 8 marzo 1923 – Dordrecht, Olanda, 28 gennaio 2009) è stato un professore olandese di diritto penale, criminologo e fautore dell'abolizione del sistema carcerario.
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da psichiatri confermano che il miglior tentativo per cercare di risolvere alla radice i problemi legati alla delinquenza e alla devianza giovanile è quello offerto dalle strutture multifunzionali già esistenti in Svizzera e in Ticino.
Renato Rossi direttore del Massnahmenzentrum Arxhof di Basilea-Campagna, nel 2011 ha affermato:
«Prima di iniziare la discussione sulla detenzione dovremmo riflettere su come vogliamo reagire di fronte a delitti. Due gli aspetti principali: da un lato si vorrebbe punire o far espiare il delitto al colpevole, senza interessarsi se quest’ultimo lo ripeterà o meno, dall’altro si potrebbe puntare alla sua risocializzazione»
Hansueli Gürber, ex-magistrato dei minori del Canton Zurigo, nel 2009 ha scritto:
«Non credo che sia corretto parlare di un aumento della brutalità dei giovani. Ciò che è cambiata è la percezione nei suoi confronti. Le misure previste dal codice dei minori sono molto più efficaci della detenzione. Il tasso di recidiva nelle carceri minorili in Germania raggiunge l’80%, il che dimostra che l’ambiente carcerario favorisce anziché inibire le carriere criminali».
Un Centro chiuso non può essere giustificato per uno o due adolescenti ritenuti temporaneamente “ingestibili”, “pericolosi” o “aggressivi”: per questi, se proprio lo si ritenesse indispensabile, si possono trovare come nel passato altre soluzioni. Occorre invece aumentare le unità di educatori che all’esterno possano prendere a carico queste/i giovani in difficoltà, in modo individualizzato e intensivo, accompagnandoli/e nel loro percorso personale, familiare, relazionale, scolastico e lavorativo. Una nuova visione della presa a carico di adolescenti in difficoltà, un nuovo paradigma nel secolo scorso, aveva sollecitato lo sviluppo di strutture educative adeguate, non repressive. Nacquero i Foyer di Pro Juventute (ora Fondazione Amilcare) e di Comunità familiare, erano sorte o stavano sorgendo altre strutture di protezione come gli appartamenti protetti gestiti dal Servizio sociale cantonale, esperienza poi abbandonata. Nel frattempo gli istituti per minori con internato ed esternato si sono ammodernati. Il Magistrato dei minorenni di allora propose in alternativa al centro chiuso una presa a carico dei minori condannati individualizzata, con la costituzione di un Servizio educativo minorile di sei unità.
Si svilupparono ulteriormente altre strutture e servizi per adolescenti: nella scuola media s’intensificò il sostegno pedagogico e con ciò sono state coinvolte le fasce di adolescenti più deboli, contrastando la tendenza di decidere pene privative della libertà nei confronti di minori anche nei casi in cui un’altra pena o misure meno restrittive sarebbero state altrettanto efficaci e violando il principio d’usare la prigione per i minori quale ultima ratio. Il Codice penale minorile prevede misure alternative come la semiprigionia, la prestazione personale, le misure protettive e il monitoraggio elettronico. Il Regolamento sulla mediazione penale del 23 gennaio 2007 disciplina inoltre la procedura di mediazione penale minorile che, in caso di esito positivo, comporta l’abbandono della procedura penale.
6. Osservazioni conclusive
Una prigione è e rimane una prigione. Dall’inizio degli anni sessanta del secolo scorso è in atto un processo di esclusione del carcere per minorenni, soprattutto in Italia, Francia, Germania e
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Gran Bretagna. Pino Bernasconi12, in un volume del 1968 che rievoca, dopo la morte del magistrato nell’incidente del 1964 sul Basodino, l’attività del Consigliere di Stato Franco Zorzi13, a proposito degli istituti chiusi, così scrive:
Lo Zorzi demolì una montagna di luoghi comuni come quando, ad esempio, tese a trasformare i riformatori minorili in scuole di lavoro, scuole di tirocinio e scuole di rieducazione fisica. Si adoperò per abolire il “sistema chiuso” e propose alle scuole di lavoro all’interno dei riformatori e sotto la ferula diretta del personale ivi addetto, le scuole di lavoro fuori dal riformatorio quali i normali corsi di tirocinio. Franco Zorzi insegna questa sua lezione diretta a collocare i giovani dei riformatori, se meritevoli, alla scuola di tutti.…l’uomo e il magistrato Zorzi erano persone fidenti nello spontaneo ricupero dei giovani mediante la confidenza e il rispetto che ai giovani si deve. I giovani dispongono di risorse infinitamente superiori a sistemi ormai catalogati, inamovibili e persino ridotti a schemi privi di vita…
Questa tendenza è stata sostenuta da esperti, convinti che i giovani sono in gran parte vittime dello sviluppo sociale globale. Hanno perciò bisogno di aiuto e non di una punizione detentiva. Oggi, la tendenza politica dominante tende invece a criminalizzare i minori allo scopo di «proteggere» la società da elementi di disturbo e pericolosi per la sicurezza pubblica. Conseguentemente si agisce con metodi vendicativi, invece di sviluppare un’analisi e un dibattito pubblico costruttivi, che aiutano a capire, a combattere e a prevenire il malessere e gli squilibri sociali. L’alternativa al Centro chiuso esiste ed è quella di aiutare i giovani nel loro ambiente sociale e familiare, rafforzando la rete educativa, potenziando le unità educative di operatori sociali attive sul territorio. Il progetto del Centro chiuso per minori è diseducativo, inutile e oneroso e risponde a un malsano progetto di controllo sociale e irrigidimento del sistema educativo basato su misure restrittive, carcerarie, punitive e infine diseducative. Il progetto del Centro chiuso per minori è sostanzialmente una misura d'esclusione del giovane dalla società e dall’ambiente in cui vive.
12 Pino Bernasconi, (1904-1983), Liberale moderato, coniugò l'intenso impegno politico-civile con l'amore per la cultura. Fondò la Soc. mazziniana ticinese e promosse varie iniziative letterarie; negli anni '40 si fece editore della Collana di Lugano, dove pubblicò, tra le altre cose, poesie di Eugenio Montale e Umberto Saba. Fu pure autore di apprezzati lavori di poesia dialettale che gli valsero il premio Schiller per la prosa e la poesia. Direttore di Gazzetta Ticinese (1954-68) e collaboratore de Il Dovere, fu deputato liberale radicale in Gran Consiglio dal 1951 al 1967.
13 Franco Zorzi, (1923-1964), fu Magistrato dei minorenni, Procuratore pubblico e Consigliere di Stato



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